Con la nuova formulazione l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vede soppresso il primo comma: “E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività del lavoratore”.
L’assenza di un divieto di carattere generale fa sì che con il secondo comma del nuovo art.4, escludendo gli “strumenti che servono… per rendere la prestazione lavorativa” e gli “strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” dalla procedura di cui al primo comma, possano essere utilizzati come strumenti di controllo a distanza.
Si passa dunque dal divieto del controllo a distanza dell’attività del lavoratore (salvo accordi sulle modalità qualora ci sia bisogno dei controlli per la difesa della proprietà o in caso di sicurezza) alla legittimazione del controllo (nel rispetto delle norme sulla privacy) comunque e sempre, sia con i vecchi strumenti di controllo che con gli attuali informativi. Per i primi servono gli accordi sindacali e l’autorizzazione della DTL, per i secondi solo l’informazione “adeguata”.
Mentre prima il controllo a distanza sull’attività del lavoratore era vietata in difesa di un principio forte che è la dignità del lavoratore nel proprio lavoro, oggi è nel quadro della privacy personale, della discrezione e della divulgazione dei dati personali.
Adesso lo sai.